venerdì 24 aprile 2020

Definizione e legislatura

La filiera corta è una filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il produttore e il consumatore (wikipedia). In pratica attraverso un legame diretto fra chi produce e chi consuma, questo tipo di attività vuole garantire mediante un link ben evidente, una trasparenza delle informazioni in termini di luogo di origine e processo, apportando allo stesso tempo il giusto mix fra qualità ed economicità. 
Fin dal 1982, il legislatore normò il Codice del Commercio per la vendita diretta delle produzioni agro-alimentari compiuta direttamente dal produttore primario (agricoltore), attribuendole una propria autonomia rispetto al commercio tradizionale. Da qui ebbe inizio il commercio diretto fra produttore e consumatore, anche se, in maniera totalmente diversa rispetto a oggi. Il quadro legislativo nel corso degli anni si articolò poi di nuove leggi e normative che ne disciplinarono l’attuazione fino a ad arrivare allo stato attuale; le leggi recenti più importanti di questo iter furono: 
  1. Articolo 4, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che stabilì che gli imprenditori agricoli, singoli, associati, oppure gli enti e le associazioni che intendevano vendere direttamente prodotti agricoli o prodotti derivati, potevano vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio Nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando però le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 
  2. Articolo 10, legge 20 febbraio 2006, n. 96, Disciplina dellagriturismo, che andò ad estendere lapplicazione dellart. 4, del Decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 ai prodotti propri dell'azienda agrituristica, tal quali o trasformati, ed ai prodotti tipici locali venduti dalle stesse imprese agrituristiche. 
  3. Articolo 1, comma 1065, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati dell’aziende agricole a vendita diretta, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilì i requisiti minimi e gli standard per la realizzazione dei mercati per quanto concerne gli aspetti legati alle modalità di vendita, alla trasparenza dei prezzi e alle condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia
  4. Articolo 30-bis del Decreto del fare” (Decreto legislativo n. 69/2013 e successive modifiche) andò a modificare larticolo 4 del Decreto legislativo 228/2001 per quanto riguarda la vendita diretta in forma itinerante apportando delle semplificazioni, la più importante è la comunicazione per l’inizio attività al Comune che non venne più ritenuta necessaria per queste condizioni:
  1. per la vendita al dettaglio esercitata su superfici aperte nellambito dellazienda agricola;
  2. per la vendita diretta esercitata durante le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali; 
  3. per la vendita diretta mediante commercio elettronico (e-commerce), si può procedere contestualmente allinvio della comunicazione al Comune del luogo dove ha sede lazienda di produzione. 
  1. Legge 158/17 ossia nel pacchetto misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, fu inserita la promozione e la vendita di prodotti che provengano da filiera corta o a chilometro utile.
Negli ultimi anni sono state realizzate dal Parlamento alcune riforme organiche nel settore agricolo e agroalimentare, in materie diverse, nello specifico è stata approvata dall'Assemblea della Camera, il 17 ottobre 2018, la proposta di legge C.183, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari a filiera corta e a chilometro zero. I punti salienti di questa proposta legislativa sono:
  1. Articolo 1 definisce le finalità: esse consistono nella promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti e nel garantire una adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.
  2. Articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta.
  3. Articolo 3, comma 1, prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato.
  4. Articolo 4 previo accordo fra i Ministeri delle Politiche Agricole, Economia e Sviluppo economico, l’istituzione di un logo "chilometro zero o utile" e il logo "filiera corta" da utilizzare in luoghi di vendita diretta, mercati a km0, esercizi commerciali e di ristorazione.
  5. Articolo 5 interviene sul Codice dei contratti pubblici e più precisamente sull'articolo 144, sostituendolo. Viene previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta vengano considerati, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale. 
  6. Articolo6  prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando quanto prescritto dall'articolo 2, o utilizzando il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2, verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
  7. Articolo 7 prevede: al comma 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.158, ossia, che, ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, stabilisca i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari dovranno osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.
Conoscere la legislazione rappresenta quindi un tassello basilare, visto che la vendita diretta figura come un fenomeno molto importante per l’agricoltura italiana, così come rilevato dal Censimento dell’agricoltura del 2010 (ultimo censimento ufficiale), dove il numero di aziende che utilizzano normalmente questo canale è pari ad oltre 270.000 unità; sempre secondo questo studio la vendita diretta è praticata dal 26% delle imprese agricole che immettono il proprio prodotto sul mercato (cioè circa 1 milione di aziende, escluse quelle che producono esclusivamente per l’autoconsumo) con differenze significative a seconda della tipologia di produzione prevalentemente venduta; nel caso di prodotti trasformati la vendita diretta viene effettuata dal 76% delle aziende, mentre per le vendite di produzioni vegetali tale canale viene utilizzato solo dal 15% di esse; Per le vendite di prodotti animali invece, la percentuale di quelle che utilizzano la vendita diretta è pari al 25%.
La vendita diretta (https://maurobertuzzi.jimdofree.com/attivit%C3%A0/la-filiera-corta/)  oggi giorno è un canale che se ben sfruttato può rappresentare un business sempre maggiore per le aziende agricole, questo grazie anche ai nuovi canali digitali come l’e-commerce.

Campagna dell'Appennino Emiliano

Nessun commento:

Posta un commento