martedì 5 maggio 2020

La pacciamatura

La pacciamatura è un'operazione attuata in agricoltura e giardinaggio che si effettua ricoprendo il terreno con uno strato di materiale, al fine di impedire la crescita delle malerbe, mantenere l'umidità nel suolo, proteggere il terreno dall'erosione, dall'azione della pioggia battente, evitare la formazione della cosiddetta crosta superficiale, diminuire il compattamento, mantenere la struttura e mitigare la temperatura del suolo (wikipedia). In pratica pacciamare significa coprire il terreno attorno le piante dell’orto o del giardino, con del materiale organico (erba, paglia, foglie secche, trucioli di legno o segatura) o sintetico (teli biodegradabili o di plastica che verranno bucati in corrispondenza delle piantine), così da evitare la crescita delle malerbe, mantenendo allo stesso tempo un certo grado di umidità nel suolo e proteggendolo allo stesso modo dall'erosione e dal compattamento.



Telo pacciamante posto sotto le aiuole in preparazione

Un po' di storia

La pratica della pacciamatura (in inglese mulching) è stata ampiamente utilizzata come strumento di gestione anche in molte civiltà antiche, per esempio nella regione delle Grandi Pianure degli Stati Uniti, dove attraverso l’adozione di coltivazioni di conservazione, ossia lasciando i residui colturali in superficie o l’impiego di pacciamature di paglia appiattita, hanno  consentito un deciso aumento della produzione.

In Italia la tecnica della pacciamatura ha iniziato a diffondersi negli anni ’20 e inizialmente con lo scopo di mantenere alta la temperatura del terreno in modo da aumentare la precocità delle colture, specialmente quelle orticole, cercando allo stesso tempo di ridurre l'evaporazione durante l'estate per conservarne l’umidita; successivamente con l’aumento e la diffusione di questa tecnica, dovuto anche all’introduzione di film plastici, si sono osservati altri e importanti effetti positivi. 

Nel 1938 grazie allo sviluppo del polietilene come film plastico, poi utilizzato come materiale pacciamante, nei primi anni ’50, la produzione commerciale degli ortaggi ha subito un notevole sviluppo. 


Gli effetti dei film di pacciamatura sul terreno

Con una corretta pacciamatura, si può mantenere il suolo più fresco o più caldo del naturale, secondo la convenienza, questi effetti dipendono dal tipo di terreno, dal clima, dalla quantità e dal tipo di materiale impiegato, dalla conducibilità termica e dalla capacità di trasmissione della radiazione solare intercettata e di quella infrarossa riemessa dalla terra (effetto serra). Più in generale la pacciamatura ha un importante effetto sullo smorzamento delle oscillazioni di temperatura diurne del suolo, invece la pacciamatura organica, aumenta il grado di calore di notte e nelle prime ore del mattino, diminuendo invece la temperatura diurna rispetto alla non pacciamatura. 

Se invece vengono utilizzati i film plastici, diventa molto importante il colore, in quanto in funzione di questo fattore il terreno può rimanere più o meno fresco; in commercio i film più utilizzati sono di colore nero o grigio fumo con diverse intensità di trasparenza in relazione alla radiazione solare, ma si possono trovare film anche bianchi e incolore.

Il film di colore nero ha la caratteristica di non modificare particolarmente la temperatura del terreno, serve soprattutto per contenere le malerbe, per questo motivo è il più utilizzato; il colore bianco invece, riflette circa l’80% della luce mantenendo il terreno più fresco; tuttavia per accentuare l’azione riscaldante del terreno è preferibile il film incolore in modo da sfruttare appieno l’effetto serra. Il film grigio fumo rappresenta una soluzione intermedia, poiché, essendo parzialmente trasparente alla radiazione del visibile, ed essendo anche trasparente all’infrarosso, riscalda anche il terreno. Attenzione però alle scottature nei periodi estivi, quando le piantine appena trapiantate, possono essere soggette se a contatto con il film. 


Azione sull’umidità del terreno

Il mantenimento dell'umidità è l’effetto positivo forse più marcato della pacciamatura. 

Vi sono tre elementi fondamentali da considerare per il bilancio idrico del terreno:

  1. infiltrazione dell'acqua, la quale viene favorita se la copertura è permeabile, mentre potrebbe essere ostacolata da coperture impermeabili come i film plastici; può esservi tuttavia un’infiltrazione laterale che porterebbe l’acqua alle radici, però in questo caso può essere difficoltosa in terreni molto permeabili, è possibile comunque risolverla con l’irrigazione sotto il telo.
  2. Evaporazione ridotta grazie alla pacciamatura di qualsiasi genere, mentre in caso di terreno non pacciamato, l'evaporazione sarà molto rapida dopo una pioggia finché non si formerà uno strato superficiale asciutto.
  3. Aumento della capacità di ritenzione del suolo grazie ad un miglioramento a livello di struttura, di macropori e di sviluppo di fauna tellurica.

Gli effetti della pacciamatura organica sulla struttura del suolo 

La pacciamatura di materiale organico (modello orto sinergico) decomponendosi arricchisce il suolo di humus e dà luogo a una struttura superficiale eccellente, favorisce allo stesso tempo il proliferare di una pedofauna che contribuisce al mantenimento del suolo allo stato disgregato e al mantenimento della struttura, che si traduce poi con un risparmio sulle lavorazioni di coltivazione.



Prose con pacciamatura organica di corteccia


Azione sull’aerazione del terreno

La pacciamatura organica migliora l'aerazione del suolo promuovendo il libero scambio di gas tra il terreno e l'atmosfera, tutto ciò viene agevolato dal miglioramento della stabilità strutturale della porosità, dalla diminuzione della formazione di croste superficiali e dal miglioramento del drenaggio del suolo in generale. Il film plastico, invece, è quasi impermeabile all’anidride carbonica rilasciata dalle radici e dalla decomposizione della materia organica nel terreno, la quale si accumula sotto lo strato pacciamante, da qui l’unica via di uscita è costituita dal foro dove è alloggiata la pianta, questo crea il cosiddetto "effetto camino" andando ad aumentare i livelli di CO2 favorevoli alla crescita attiva delle foglie vicino al foro di trapianto.


Azione sull’erosione e sul ruscellamento

Con la pacciamatura si diminuisce l'erosione del suolo la cui quota persa dal terreno, decresce esponenzialmente con l’aumento della percentuale di area pacciamata.

Se poi la copertura è di natura organica, si ha anche un contenimento del ruscellamento, favorito sia dall’aumento del tasso di infiltrazione ma anche dalla resistenza fisica che la pacciamatura contrappone al flusso dell’acqua; in generale, quindi, la perdita di acqua per ruscellamento decresce esponenzialmente con l’aumento della quantità di area pacciamata, facendo così rimanere il terreno più umido.


Azione sul ciclo degli elementi nutritivi sulla pacciamatura organica

Nei periodi secchi la maggiore umidità del suolo pacciamato consente una più continua mineralizzazione della sostanza organica e una maggiore formazione di nitrati rispetto al terreno nudo; in periodo piovoso invece, il dilavamento dei nitrati è in relazione alla maggiore o minor infiltrazione che la copertura assicura. La pacciamatura con materiali vegetali ad alto rapporto C/N (paglia, segatura, corteccia, ecc.) può rallentare la diminuzione dei nitrati nel suolo, questo perché probabilmente la relazione fra la formazione di uno strato riducente o la liberazione di composti organici solubili che inibiscono o frenano la microflora nitrificante, oppure per una nuova formazione organica di azoto nitrico nel corso della decomposizione del pacciame, favoriscono questo processo. Tuttavia, la successiva decomposizione della sostanza organica del materiale pacciamente, libera elementi nutritivi quali il Fe, il Mn, lo Zn, il Cu più altri microelementi dei quali potranno giovarsi le coltivazioni.



Prose a confronto: in rilievo prosa pacciamata, sullo sfondo prosa di orto tradizionale 



venerdì 24 aprile 2020

Definizione e legislatura

La filiera corta è una filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il produttore e il consumatore (wikipedia). In pratica attraverso un legame diretto fra chi produce e chi consuma, questo tipo di attività vuole garantire mediante un link ben evidente, una trasparenza delle informazioni in termini di luogo di origine e processo, apportando allo stesso tempo il giusto mix fra qualità ed economicità. 
Fin dal 1982, il legislatore normò il Codice del Commercio per la vendita diretta delle produzioni agro-alimentari compiuta direttamente dal produttore primario (agricoltore), attribuendole una propria autonomia rispetto al commercio tradizionale. Da qui ebbe inizio il commercio diretto fra produttore e consumatore, anche se, in maniera totalmente diversa rispetto a oggi. Il quadro legislativo nel corso degli anni si articolò poi di nuove leggi e normative che ne disciplinarono l’attuazione fino a ad arrivare allo stato attuale; le leggi recenti più importanti di questo iter furono: 
  1. Articolo 4, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che stabilì che gli imprenditori agricoli, singoli, associati, oppure gli enti e le associazioni che intendevano vendere direttamente prodotti agricoli o prodotti derivati, potevano vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio Nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando però le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 
  2. Articolo 10, legge 20 febbraio 2006, n. 96, Disciplina dell’agriturismo, che andò ad estendere l’applicazione dell’art. 4, del Decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 ai prodotti propri dell'azienda agrituristica, tal quali o trasformati, ed ai prodotti tipici locali venduti dalle stesse imprese agrituristiche. 
  3. Articolo 1, comma 1065, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati dell’aziende agricole a vendita diretta, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilì i requisiti minimi e gli standard per la realizzazione dei mercati per quanto concerne gli aspetti legati alle modalità di vendita, alla trasparenza dei prezzi e alle condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia
  4. Articolo 30-bis del “Decreto del fare” (Decreto legislativo n. 69/2013 e successive modifiche) andò a modificare l’articolo 4 del Decreto legislativo 228/2001 per quanto riguarda la vendita diretta in forma itinerante apportando delle semplificazioni, la più importante è la comunicazione per l’inizio attività al Comune che non venne più ritenuta necessaria per queste condizioni:
  1. per la vendita al dettaglio esercitata su superfici aperte nell’ambito dell’azienda agricola;
  2. per la vendita diretta esercitata durante le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali; 
  3. per la vendita diretta mediante commercio elettronico (e-commerce), si può procedere contestualmente all’invio della comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l’azienda di produzione. 
  1. Legge 158/17 ossia nel pacchetto misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, fu inserita la promozione e la vendita di prodotti che provengano da filiera corta o a chilometro utile.
Negli ultimi anni sono state realizzate dal Parlamento alcune riforme organiche nel settore agricolo e agroalimentare, in materie diverse, nello specifico è stata approvata dall'Assemblea della Camera, il 17 ottobre 2018, la proposta di legge C.183, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari a filiera corta e a chilometro zero. I punti salienti di questa proposta legislativa sono:
  1. Articolo 1 definisce le finalità: esse consistono nella promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti e nel garantire una adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.
  2. Articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta.
  3. Articolo 3, comma 1, prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato.
  4. Articolo 4 previo accordo fra i Ministeri delle Politiche Agricole, Economia e Sviluppo economico, l’istituzione di un logo "chilometro zero o utile" e il logo "filiera corta" da utilizzare in luoghi di vendita diretta, mercati a km0, esercizi commerciali e di ristorazione.
  5. Articolo 5 interviene sul Codice dei contratti pubblici e più precisamente sull'articolo 144, sostituendolo. Viene previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta vengano considerati, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale. 
  6. Articolo6  prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando quanto prescritto dall'articolo 2, o utilizzando il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2, verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
  7. Articolo 7 prevede: al comma 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.158, ossia, che, ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, stabilisca i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari dovranno osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.
Conoscere la legislazione rappresenta quindi un tassello basilare, visto che la vendita diretta figura come un fenomeno molto importante per l’agricoltura italiana, così come rilevato dal Censimento dell’agricoltura del 2010 (ultimo censimento ufficiale), dove il numero di aziende che utilizzano normalmente questo canale è pari ad oltre 270.000 unità; sempre secondo questo studio la vendita diretta è praticata dal 26% delle imprese agricole che immettono il proprio prodotto sul mercato (cioè circa 1 milione di aziende, escluse quelle che producono esclusivamente per l’autoconsumo) con differenze significative a seconda della tipologia di produzione prevalentemente venduta; nel caso di prodotti trasformati la vendita diretta viene effettuata dal 76% delle aziende, mentre per le vendite di produzioni vegetali tale canale viene utilizzato solo dal 15% di esse; Per le vendite di prodotti animali invece, la percentuale di quelle che utilizzano la vendita diretta è pari al 25%.
La vendita diretta (https://maurobertuzzi.jimdofree.com/attivit%C3%A0/la-filiera-corta/)  oggi giorno è un canale che se ben sfruttato può rappresentare un business sempre maggiore per le aziende agricole, questo grazie anche ai nuovi canali digitali come l’e-commerce.

Campagna dell'Appennino Emiliano